Finalmente il tanto atteso decreto attuativo per la fruibilità del credito di imposta previsto dall’art 38 ter del Decreto Rilancio per le spese di costituzione o conversione per le società benefit è stato firmato.
È previsto altresì di destinare un fondo per finanziare le attività di promozione delle società benefit.
Per la misura il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d’imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione.
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Tax credit come premialità
“Come dimostra la tradizione dell’imprenditoria italiana, la competitività e la realizzazione di prodotti di qualità nasce da un processo che porta a riscoprire e valorizzare la propria identità legata al territorio, e le società benefit rappresentano quel modello d’impresa che dobbiamo promuovere e sostenere proprio perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l’ambiente e la comunità locale”. Questa la dichiarazione del Ministro Giorgetti dopo aver firmato il decreto attuativo che consente alle società benefit di fruire di questa premialità per la loro responsabilità sociale nel tessuto imprenditoriale.
Il provvedimento, firmato anche dal Ministro dell’economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
L’agevolazione
In particolare, è stato previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.
Il credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 è in regime de minimis e andrà a coprire in particolare gli oneri notarili e di iscrizione delle società benefit nel registro imprese, nonché le spese in assistenza professionale e consulenza solo se sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit, così come previsto dalla modifica all’art. 38 ter DL 34/2020. Rientra anche l’IVA qualora risultasse un costo effettivo non recuperabile per il beneficiario.
La procedura
La richiesta potrà essere presentata direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico online appena verrà messa a punto la procedura. Termini e modalità di presentazioni saranno dettati dal direttore generale dello stesso Mise.
Requisiti per l’agevolazione
I beneficiari alla data di presentazione della domanda dovranno:
- Essere attive e regolarmente iscritte al Registro delle imprese
- Aver sostenuto le spese di costituzione o conversione in società benefit tra il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) e il 31 dicembre 2021
- Svolgere attività economica in Italia con sede nel paese
- Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Qui un approfondimento sulla normativa delle società benefit.