LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E DEL PROCESSO TRIBUTARIO – PRINCIPALI DECORRENZE
La Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n . 204 dell’01 settembre 2022), che entrerà in vigore venerdì 16 settembre 2022, ha riformato strutturalmente la giustizia tributaria ed una parte del processo tributario (in allegato). Di seguito si espone l’entrata in vigore delle diverse disposizioni legislative.
Indice dei contenuti:
PRINCIPALI NORMATIVE CHE ENTRANO IN VIGORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (il 16 settembre 2022)
- nuova denominazione “Corte di giustizia tributaria di primo grado” e “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”, da inserire subito come intestazione nei prossimi ricorsi ed appelli;
- la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari speciali e dai giudici tributari nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022. I magistrati tributari sono reclutati per concorso pubblico;
- l’organico dei magistrati tributari speciali è individuato in 448 unità presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado (totale 576);
- le nuove sezioni sono composte da un presidente, da un vice presidente e da due magistrati o giudici tributari;
- ai magistrati tributari speciali reclutati per concorso pubblico si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili; avranno un ruolo autonomo e distinto rispetto al ruolo del 2011 dei giudici tributari non vincitori di concorso pubblico, mentre per i giudici tributari non vincitori di concorso pubblico la nomina continua a non costituire in nessun caso rapporto di pubblico impiego;
- la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico scritto ed orale, con riserva di posti del 30% per gli attuali giudici tributari non vincitori di concorso pubblico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo;
- al concorso per esami sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM 77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) avere l’esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta incensurabile; d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
- formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari;
- opzione per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all’art. 4, comma 39-bis, della Legge n. 183 del 12/11/2011 e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data; il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura, ma la disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio (art. 211 dell’ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
- l’udienza di sospensione deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicata 5 giorni liberi prima dell’udienza; in ogni caso, l’udienza di trattazione della sospensiva non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di merito (come, purtroppo, spesso è accaduto in questi anni);
- la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” – ISA;
- presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria; il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui sopra (purtroppo, rimane il c.d. tetto di cristallo perché i nuovi speciali magistrati tributari non possono far parte della suddetta Sezione tributaria della Corte di cassazione);
- l’amministrazione fiscale deve sempre provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2022 INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
- le controversie tributarie, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- le controversie tributarie, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- le controversie tributarie di cui sopra possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Sono escluse determinate controversie, tassativamente previste dalla legge.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La domanda di definizione agevolata dovrà essere presentata entro lunedì 16 gennaio 2023 perché il 14 gennaio è sabato.
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022
entro il 31 dicembre 2022, con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente e al Presidente di Sezione delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ed al giudice monocratico.
DALL’01 GENNAIO 2023
- presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è istituito, con carattere di autonomia ed indipendenza, l’Ufficio Ispettivo e il Massimario Nazionale;
- l’art. 40 del Decreto Legislativo n. 545/1992 è abrogato (Ufficio del Massimario Regionale);
- l’ammontare non inferiore a 15 milioni di euro per gli interpelli relativi ad investimenti, anche se precedenti all’01 gennaio 2023;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023:
- il comma 3-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato (“Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3 -bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari”.);
- all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
- al comma 12, il terzo periodo è soppresso (“Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della quota variabile del compenso di cui all’articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l’anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento”);
- al comma 13, il primo periodo è soppresso (“L’organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.”);
- gli importi dei compensi fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019, sono aumentati del 130 per cento;
- per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.
ASSUNZIONI NEL 2023
il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l’anno 2023, con la procedura dell’opzione tramite interpello.
PER I GIUDIZI INSTAURATI DALL’01 SETTEMBRE 2023
- la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle Corti di giustizia tributaria contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della Corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d’intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica.
Le disposizioni di cui sopra si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
CONCORSI DAL 2024 AL 2030
il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad assumere 68 unità di magistrati tributari tramite concorsi per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 magistrati tributari.
FINO AL 31 DICEMBRE 2026
- fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:
- il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;
- il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024;
- il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;
- il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.
DALL’01 GENNAIO 2027
la cessazione dall’incarico a 70 anni per tutti i magistrati tributari ed i giudici tributari.
PRIMA APPLICAZIONE
in sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (C.P.G.T.).
AI RICORSI NOTIFICATI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI (dal il 16 settembre 2022)
- la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»;
- qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;
- Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria:
“Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992 la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.
La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.
GIUDICE MONOCRATICO PER I RICORSI NOTIFICATI A DECORRERE DALL’01 GENNAIO 2023
la competenza del giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro, escluse le controversie di valore indeterminabile. Per valore della lite si intende quello al netto di sanzioni ed interessi e si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
DALL’ 01 OTTOBRE 2022
a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell’Econmia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Corti di giustizia tributaria.