credito imposta transizione 5.0

Credito d’imposta Transizione 5.0. Al via le domande

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è operativo. Dopo una lunga attesa, il decreto attuativo del 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024, stabilisce le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta. Questa misura, prevista dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, mira a supportare le imprese italiane che investono in innovazione tecnologica e riduzione dei consumi energetici nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Le agevolazioni sono disponibili per progetti che garantiscono un risparmio energetico di almeno il 3% a livello di impresa o del 5% nei processi produttivi interessati.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 rappresenta un’opportunità significativa per le imprese italiane di innovare e migliorare l’efficienza energetica dei loro processi produttivi, contribuendo così alla sostenibilità e alla competitività del sistema industriale nazionale.

Il credito d’imposta è destinato alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione o regime di determinazione del reddito. Tuttavia, sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali, quelle soggette a sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del codice antimafia, e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o sono inadempienti rispetto agli obblighi previdenziali e assistenziali.

Per accedere al credito, le imprese devono presentare comunicazioni preventive e di conferma tramite la piattaforma informatica del GSE, attiva dalle ore 12 del 7 agosto 2024. La comunicazione preventiva deve includere una descrizione del progetto di investimento e il relativo costo, accompagnata da una certificazione ex ante rilasciata da un valutatore indipendente che attesti l’entità della riduzione dei consumi energetici. Successivamente, è necessario inviare al GSE una comunicazione di esecuzione degli ordini accettati con un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Infine, entro il 28 febbraio 2026, deve essere inviata una comunicazione finale con allegata la certificazione ex post che confermi la realizzazione degli investimenti.

Gli investimenti ammessi possono essere classificati come principali o trainanti, e aggiuntivi o trainati. Gli investimenti principali devono garantire una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o dei processi produttivi non inferiore al 5%. Gli investimenti trainati includono beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica.

Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 fornisce indicazioni precise per il calcolo della riduzione dei consumi energetici. Questa deve essere confrontata con i consumi registrati nell’anno precedente l’avvio del progetto. Per le nuove imprese, si utilizza uno scenario controfattuale basato sulla media dei consumi di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli ultimi cinque anni.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, dieci giorni dopo la comunicazione del GSE che conferma l’importo del credito d’imposta. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non può essere ceduto o trasferito. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, purché il cumulo non superi il costo sostenuto.

Il credito d’imposta varia in base al livello di riduzione dei consumi energetici: 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 15% per la quota tra 2,5 e 10 milioni, e 5% per la quota oltre i 10 milioni fino a un massimo di 50 milioni. Queste percentuali aumentano rispettivamente al 40%, 20% e 10% per riduzioni energetiche superiori al 6% a livello di impresa o al 10% per i processi produttivi.

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